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mercoledì 23 maggio 2012

Decreto di riforma della protezione civile

 L'amico e collega Turi Giarratana (con un tempismo oserei dire perfetto, visto che la prima scossa dello sciame sismico in Emilia Romagna è giunta giorno 20 intorno alle quattro di mattina) ci ha girato il testo del D.L. 59 datato 15 maggio 2012, a proposito di una serie di cambi e innovazioni nella gestione della protezione civile. Un decreto che mi ero ripromesso di analizzare con calma e dovizia di dettagli, ma che viste e sentite alcune notizie che girano sui media, mi pare sia il caso di portare subito all'attenzione dei miei lettori e non solo.
Cominciamo dall'inizio. Il decreto sulla carta vorrebbe essere una riforma tecnica e logistica dell'autorità di protezione civile, variando in alcuni modi alcune norme già esistenti per semplificarle ed accorparle, in particolare cercando di tagliare via quella parte che appariva come la "Protezione Civile S.p.A." di cui si era parlato durante il governo Berlusconi, e peraltro che comprendeva anche la pretesa di far gestire in esclusiva alla protezione civile i grandi eventi.
Bene. Come dicevo: sulla carta il decreto vuole questo. Anzi no, forse sulla mente della gente che all'inizio l'aveva concepito. Perché sulla carta il decreto dice molto altro, anzi, in certi casi va peggio.
Vediamo di analizzarne qualche punto.

Articolo 1
Diviso in più articoli, è quello che contiene le parti più tecniche, o che finge di contenere le parti più tecniche ma contiene le variazioni più importanti sulla macchina della protezione civile.
  • Articolo 1a, commi 1 e 2: succede che cambia l'autorità di protezione civile, queste effettivamente sono modifiche meramente tecniche (anziché il ministro dell'interno si parla del sottosegretario alla presidenza del consiglio); Oddio: il punto è che non so quanto sia interessante considerare che la protezione civile diventa parte integrante della presidenza del consiglio dei ministri (è sempre stata nelle mani di un ministero o di un altro: indubbiamente questo potrebbe sveltire le pratiche, ma io vedo anche un po' troppo potere nelle mani di una sola persona: stiamo dando al Presidente del Consiglio dei Ministri anche la protezione civile direttamente in mano... non lo so, non mi convince molto. Ma come ripeto: qui siamo solo alle modifiche tecniche);
  •  Art. 1b: e qui invece cambiano le caratteristiche della calamità, l'articolo della legge esistente diventa: "c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".
    Ci siamo? Io no. Perché dico: sembra che la storia di dare i grandi eventi in mano alla protezione civile sia saltata, giusto? E allora qualcuno potrebbe essere così gentile da spiegarmi cos'è una calamità? Un terremoto, un alluvione, eccetera? Bene.
    E ora spiegatemi, per piacere, cos'è una calamità connessa con l'attività dell'uomo, perché a me il pensiero va subito ai grandi eventi e al gioco di ripresentare la minestra riscaldata dei grandi eventi alla protezione civile in deroga alle leggi esistenti. Abbiamo buttato fuori i grandi eventi dalla porta, ma li stiamo facendo rientrare dalla finestra;
  • Art. 1c comma 1: e siamo sempre sul tecnico a specificare che cambia l'autorità di protezione civile. Sarà un caso che le cose importanti sono intervallate da articoli squisitamente normali?
  • Art. 1c comma 2: solo una parola per descriverlo: inquietante! Leggiamolo: "Dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni".
    Ossia, due mesi di stato di emergenza, che al massimo diventano cento. E dopo i cento giorni? Ovvio: entra la regione, e se lo Stato in questi cento giorno ha fatto solo il minimo indispensabile, poi ha tutto il diritto di lavarsene le mani, mentre i cittadini in tenda ricominciano a pagare le tasse. Voi mi direte: «perché, la regione dopo cento giorni non può intervenire?». Certo. Può intervenire se l'emergenza ha colpito un paesino e tutto il resto funziona. Mi dite come interviene la regione se c'è stato un terremoto o un alluvione che hanno fatto tabula rasa? Se sono crollati gli edifici pubblici? Dico: l'esperienza dell'Abruzzo e i commercianti invitati a pagare l'IVA arretrata con il negozio inagibile (e GUAI a entrare in zona rossa, ci manca poco che ti danno la galera) devono PER FORZA diventare la normalità?
  • Art. 1c commi 3 e 4: di nuovo inquietante. Perché ci spiega che le delibere e le risoluzioni possono avvenire, praticamente, in complessiva deroga e senza alcuna limitazione (mi viene in mente il G8 a L’Aquila e i divieti di manifestare e porre striscioni di protesta: facciamo una bella ordinanza che chi protesta contro il politico di turno durante il terremoto se ne va in galera senza passare dal via?).
    E ovviamente le ordinanze ovviamente sono SUBITO esecutive, così se succede qualcosa che pesta i piedi al politico di turno, vai di corsa a provvedere;
  • Art. 1c comma 5: a prima vista sembra tecnico, perché abroga il comma 3: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.".
    Come ripeto, e sottolineo: SEMBRA tecnico, ma se ci pensate bene, lo scopo è di far vedere che il motivo dei commi precedenti sarebbe quello del pericolo immediato di crollo e di un semplice accorpamento degli articoli per rendere la legge più scorrevole. Tuttavia in nessuno dei primi due commi si parla di "ordinanze atte ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose", infatti recitano: "in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate[...]": e io di nuovo faccio una domanda: «quali sarebbero le prime necessità? E che cosa mi dice che fra le prime necessità non sia compreso, per esempio, proibire una manifestazione di protesta contro il governo con la scusa di una presunta sicurezza?»;
  • Art. 1c seguenti si parla della gestione economica dell’emergenza, togliendo peraltro eventuali stipendi aggiuntivi al capo dipartimento. Che però vengono riconosciuti ad eventuali commissari per l’emergenza. Sbaglio, o quando c'è un'emergenza il Presidente della Repubblica può nominare (è successo in Abruzzo, è successo in Liguria...) il capo dipartimento anche "Commissario straodinario del governo"? Per il resto, la parte economica è molto complessa e richiede un’analisi più attenta. Per questo, sinceramente, ho poco tempo e mi apro a collaborazioni da parte di chi ha tempo e vuole darmi una mano. Tuttavia osservo che molti hanno notato varie disparità di trattamento e varie situazioni che andrebbero riviste o cancellate del tutto;
  • Art. 1d con il comma 1 (punti 1.1 e 1.2) si ribadisce che il sindaco e il comune sono l'autorità di protezione civile in ambito locale, ma si comincia a coinvolgere marginalmente ma con ruoli ben definiti anche la regione che comprende i comuni coinvolti dalla calamità; un primo passo verso il lavarsi le mani dello stato: superati i termini per lo stato di calamità, poi se ne deve occupare la regione. Come debba fare la regione, soprattutto se ad esempio un terremoto ha raso al suolo mezza regione, non si sa...
  • Art. 1d commi 2 e 1: di nuovo prettamente tecnici, sull'aggiornamento normative esistenti in qualche termine;
  • Art. 2: qui, in generale si stabilisce il completo trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile [i Canadair ndG] ai Vigili del Fuoco.
    Ok. Ma... perché? Anzitutto questo non è un taglio economico, visto che il costo della manutenzione degli aerei rimane, e quello per il personale non può essere accorpato con personale esistente (cavoli! Sono aerei, mica li può guidare un autista di autobotte colla patente C!); ma soprattutto mi chiedo: il personale di servizio impegnato fino ad oggi? Finisce sul pavé? Viene accorpato nei vigili del fuoco? E se diventano tutti pompieri, che senso ha, quando nel corpo manca personale, andare ad aggiungere personale che è fortemente specializzato SOLO in un campo? La vedo come una boiata figlia del far diventare la protezione civile un giocattolo per il premier, e in cui uno dei distaccamenti più importanti ma meno utili come giocattolo venga dato in mano ai vigili del fuoco. Questo quando non si riesce nel XXI secolo a far cooperare in maniera intelligente una sala operativa mista forestale/vigili del fuoco/protezione civile durante il periodo degli incendi estivi, anzi: in molti casi c'è la sala operativa congiunta, e poi ognuno si prende il suo angolino e si fa i proverbiali cavoli suoi, intesi come gestire il proprio corpo d'appartenenza e non girarsi verso gli altri corpi presenti per sapere se c'è bisogno di coordinarsi su qualcosa...
  • Art. 3: e per concludere, l'unico modo di far sembrare utile il decreto. Quello che si può definire un miracolo, per essere precisi: per la prima volta una voce che da sempre è stata "provvisoria" che diventa: "Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci".

Articolo 2
Ecco il punto più "dolente": l'assicurazione per i fabbricati in caso di calamità. Ed è interessante, perché per il momento si propone (giusto il tempo di trovare una meccanica di decreti attuativi per metterlo in atto): l'assicurazione per il caso calamità è facoltativa, ma si pone la condizione che lo stato stato non debba risarcire un centesimo ai fabbricati danneggiati e assicurati.
Questo è il cosiddetto "metodo all'americana".
Anzi no, questo è il cosiddetto "imitiamo gli americani facendo le cose alla pene di segugio [anche detto alla ca$$o di cane ndG]". E questo è un punto da tenere COSTANTEMENTE e PERICOLOSAMENTE sott'occhio: sembra proprio il primo passo verso un obbligo assicurativo per togliere dal welfare statale lo stanziamento di fondi per la ricostruzione. D'altronde basta poco: l'anno prossimo si cambia la norma sulle assicurazioni obbligatorie per gli stabili, affinché diventi obbligatorio anche il caso di calamità, e voilà di colpo sono giunti allo scopo di lavarsi le mani senza che nessuno se ne sia reso conto per tempo...

Però come mi ripeto: questo è l'imitare gli americani a ca$$o di cane, perché se pur vero che negli stati americani sottoposti costantemente a tornado è normale assicurare la propria casa, c'è anche da dire che lo scopo dell'assicurazione è che quando l'uragano si porta via la mia casa anziché aspettare i 180 giorni che ci mette lo stato a pagarmi la casa, l'assicurazione mi caccia i soldini domani mattina presto e io nel pomeriggio comincio a chiamarmi la ditta che mi mette su la casa, anziché stare per mesi in tenda o camper. Ma primo perché lo stato risarcirà direttamente l'assicurazione, e secondo perché essendo l'America uno stato civile (anche se con pregi e difetti), quantomeno se lo stato mi deve pagare, o mi paga sull'unghia o posso procedere a sequestrare i beni dello stato e rivenderli. In Italia se io devo 20 centesimi allo stato Equitalia mi sequestra anche l'orsacchiotto [povero cucciolo (-: ndG] e devo pagare la commissione, la mora, la bionda e la rossa, mentre se a me lo stato deve mille euro, forse li vedrà il mio pronipote sotto forma di più o meno crediti per 890 euro e senza interessi dopo che avrò versato (di tasca) la ritenuta d'acconto.
Io sono inquietato da questa indicazione. Soprattutto pensando ai pensionati che già adesso faticano ad arrivare non più a fine mese, quanto a METÀ MESE, e che così si trovano un'altra tassa tra capo e collo (e poi vorrei capire se l'assicurazione in caso di crollo mi deve dare 100 mila euro di appartamento, quanto vuole di canone annuale, visto che peraltro non si parla di un possibile incidente stradale bensì del fatto che in caso di terremoto va giù una città?)

Articolo 3
E, tanto per non dimenticare che ci sono già giochi fatti e, probabilmente, anche tangenti già intascate (e forse non sono sarcastico), ovviamente per i prossimi sei mesi non si toccano i fondi già stanziati per le grandi emergenze (e ci può stare) e per le grandi opere (oh! Ma guarda un po'? Non c'entravano? E invece c'entrano eccome...)

Conclusione
Eh, già. Il decreto è operativo. Ora tocca vedere quanto funziona, visto che il terremoto è giunto con una certa precisione e ha evidenziato una serie cose che convincono poco. Il decreto passa per una riforma prettamente tecnica, ma mi pare alquanto evidente come invece sia decisamente un'arma a doppio taglio...

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